Si anticipa il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 – in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale – volto a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le disposizioni producono effetto dal 2 marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo prossimo. Dalla data di entrata in vigore cessa la vigenza delle misure adottate con i precedenti DPCM del 23 e del 25 febbraio scorsi nonché ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente adottata dalle autorità competenti ai sensi dell’art 3, comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6.
Si riportano, di seguito, le disposizioni più rilevanti per il sistema rinviando per i dettaglio delle misure complessive al testo del provvedimento (cfr allegato).
- Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni della zona rossa (art. 1)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni della c.d. “zona rossa” individuati all’allegato 1 del DPCM in esame – Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passeggini; Veneto: Vo’ – sono adottate le seguenti misure di contenimento (che sostanzialmente confermano le misure già previste nei DPCM precedenti). In particolare:
- divieto di allontanamento e di accesso;
- sospensione delle manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università;
- sospensione dei viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura;
- sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private;
- chiusura delle attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, secondo modalità e limiti indicati dal Prefetto territorialmente competente;
- obbligo di accedere agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle ASL competenti per territorio;
- sospensione dei servizi di trasporto merci e persone, terrestre, ferroviari, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai Prefetti territorialmente competenti;
- sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento di animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante ed animali;
- sospensione dal lavoro per i lavoratori residenti o domiciliati negli 11 comuni della zona rossa, anche se l’attività lavorativa si svolga fuori da uno di tali comuni.
- Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di cui agli allegati 2 e 3 (art. 2)
Nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona (indicate nell’allegato 2), sono adottate, tra le altre, le seguenti misure di contenimento:
- sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, salvo che si svolgano a porte chiuse;
- possibilità di svolgere le attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza;
- sospensione di tutti eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche;
- sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e delle procedure concorsuali pubbliche e private;
- svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori (criterio droplet);
- apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai visitatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra visitatori (cd criterio droplet); stesso criterio anche per le aperture di musei e luoghi di culto.
Nelle sole province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona (All 3) nelle giornate di sabato e domenica, si applica la misura della chiusura delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
- Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3)
Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano, tra le altre, le seguenti misure:
- in tutti i locali aperti al pubblico sono messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, elencate nell’allegato 4 del decreto, presso gli esercizi commerciali;
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nei comuni della cd zona rossa, deve comunicare tale circostanza al proprio medico ai fini della prescrizione della permanenza domiciliare. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, datore di lavoro e medico di base, in cui si dichiara che “per motivi di sanità pubblica” la persona è stata posta in quarantena, specificando data di inizio e fine del periodo.
- Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale (art. 4)
Sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:
- la modalità di lavoro agile (c.d. smart working) – che il dPCM 25 febbraio 2020 circoscriveva alle sole regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto in via provvisoria fino al 15 marzo 2020 – potrà essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale, anche in assenza degli accordi individuali cui la normativa di riferimento rinvia per l’attivazione della predetta attività di lavoro, e per la durata dello stato di emergenza (sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020). L’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro – finalizzata all’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – può essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’INAIL (cfr nota 26 febbraio 2020);
- sospensione dei viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo prossimo.
- Decalogo misure igieniche (Allegato 4)
L’allegato 4 individua le seguenti misure igieniche:
- Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.